Circolo Tennis Massa Marittima

SITO INTERNET DEL CIRCOLO TENNIS MASSA MARITTIMA

venerdì 28 ottobre 2016
  

 

CAPO I

 

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE

RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

1. E’ costituita una Associazione sortiva sotto la denominazione CIRCOLO TENNIS MASSA MARITTIMA che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine “associazione”.

Articolo 2 - Sede

1. La Associazione ha sede a Massa Marittima località Parco di Poggio

Articolo 3 - Scopi

1. La Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

2. La Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:

a. La partecipazione con propri tesserati, ad almeno un Campionato individuale od a squadre; ovvero

b. La partecipazione con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

3. La Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 Ottobre di ciascun anno.

4. La Associazione ha , inoltre, tra le sue finalità, l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Associazione è illimitata

 

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T

1. La Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, (soci ordinari, soci frequentatori) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.

2. La Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gi obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

 

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva

 

CAPO II

 

ORGANI SOCIALI

 

Articolo 7 - Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:

a. l’Assemblea;

b. il Presidente;

c. il Consiglio di amministrazione;

d. il Segretario;

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente per conto e nell’interesse dell’Associazione.

3. Possono essere eletti a ricoprire le cariche sociali solo soci ordinari che abbiano compiuto il 18 anno di età.

 

Articolo 8 - Assemblea

1. L’assemblea degli Associati, (soci ordinari) è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede sociale.

2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell’Assemblea.

3. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.

4. La convocazione dell’Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati (soci ordinari) aventi diritto.

 

Articolo 9 - Partecipazione all’Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati (soci ordinari) in regola con il pagamento dei contributi associativi e che abbiano compiuto il 18 anno di età.

2. La partecipazione dell’associato (socio ordinario) all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati (soci ordinari) aventi diritto al voto; ciascun associato (socio ordinario), tuttavia può essere portatore di una sola delega.

 

Articolo 10 - Costituzione dell’Assemblea

1. L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

a. in prima convocazione, con la presenza di almeno della metà degli associati (soci ordinari) aventi diritto al voto;

b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti (soci ordinari) aventi diritto al voto.

2. L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

a. in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati (soci ordinari) aventi diritto al voto;

b. in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati (soci ordinari) aventi diritto al voto.

 

Articolo 11 - Attribuzione dell’Assemblea

1. Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria:

a. Approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull’attività dell’anno trascorso;

b. Eleggere, con votazioni separate e successive, i componenti del Consiglio di amministrazione;

c. Approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;

d. Approvare i programmi dell’attività da svolgere;

e. Decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati (soci ordinari).

2. Sono compiti dell’Assemblea in seduta straordinaria:

a. Deliberare le modificazioni statutarie;

b. Deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.

3. Le proposte degli associati (soci ordinari) devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso di comunicazione dell’Assemblea.

 

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

2. Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate;

a. In prima convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati (soci ordinari) aventi diritto al voto;

b. In seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati (soci ordinari) aventi diritto al voto.

3. I verbali assembleari sono conservati con cura dal Presidente dell’Associazione, previa affissione nei locali dell’associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto di partecipare all’Assemblea.

 

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati (soci ordinari).

2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 3 anni.

3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

 

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di 9 consiglieri (compreso il Presidente)

2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente e nomina il Segretario.

3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 2 volte l’anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

 

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.

2. Tra l’altro il Consiglio di amministrazione;

a. Predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea, la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere;

b. Determina l’ammontare dei contributi degli associati (soci ordinari e soci frequentatori);

c. Stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;

d. Esegue le deliberazioni dell’Assemblea;

e. Emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa;

f. Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;

g. Amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;

h. Delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati (soci ordinari e soci frequentatori).

 

Articolo 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

 

 

Articolo 17 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

 

Articolo 18 - Segretario

1. Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento del libro degli associati (soci ordinari e soci frequentatori), adempie a tutte le mansioni di segreteria.

 

CAPO III

 

ASSOCIATI

(soci ordinari)

 

Articolo 19 - Associati (soci ordinari e soci frequentatori) - Atleti aggregati

1. L’Associazione è composta dagli associati (soci ordinari e soci frequentatori) ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto..

2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell’Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

 

Articolo 20 - Ammissione all’Associazione

 

1. L’ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni;

a. Presentazione della domanda;

b. Pagamento dei contributi associativi;

c. Accettazione senza riserve del presente statuto;

d. Accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l’ammissione degli aggregati atleti.

 

Articolo 21 - Cessazione di appartenenza alla Associazione

1. La qualifica di associato (socio ordinario e socio frequentatore) si perde:

a. per dimissioni presentate per iscritto almeno un mese prima della scadenza del pagamento della quota associativa

b. per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;

c. per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.

2. Il provvedimento è comunicato all’interessato con lettera raccomandata.

 

CAPO IV

 

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 22 - Fondo comune - Entrate

1. Il fondo comune è costituito:

a. dalle quote di partecipazione degli associati (soci ordinari e soci frequentatori) e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;

b. da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;

c. dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali della Associazione sono costituite:

a. Dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;

b. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 23 - Contributi degli associati (soci ordinari e soci frequentatori)

1. Ogni associato (socio ordinario e socio frequentatore) deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

2. Gli associati (soci ordinari e soci frequentatori) che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati, dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 6 mesi comporta la radiazione dell’associato (socio ordinario e socio frequentatore) inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Articolo 24 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

1. L’esercizio della Associazione si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.

3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.

4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e devono essere restare affissi presso la sede dell’Associazione per tutto l’esercizio al quale si riferiscono.

 

Articolo 25 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.

2. Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli associati (soci ordinari e soci frequentatori), anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

 

DISCIPLINA E VERTENZE

 

Articolo 26 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. sia l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 27 e 28 indipendentemente l’una dall’altra.

 

Articolo 27 - Provvedimenti disciplinari della Associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati (soci ordinari e soci frequentatori) e degli atleti aggregati sono:

a. ammonizione;

b. sospensione a termine (fino al massimo di un anno);

c. radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

 

Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

a. Della Associazione

b. Degli amministratori e dirigenti della Associazione;

c. Dei tesserati F.I.T. della Associazione.

 

Articolo 29 - Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati (soci ordinari e soci frequentatori) ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 30 - Collegio arbitrale

1. Gli associati (soci ordinari e soci frequentatori) e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

 

 

Articolo 31 - Vincolo di giustizia - Clausola comprimissoria

1. L’Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati (soci ordinari e soci frequentatori) e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti F.I.T.

 

 

CAPO VI

 

SCIOGLIMENTO

 

 

Articolo 32 - Obblighi di carattere economico

1. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica dal momento della messa in liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

 

Articolo 33 - Indisponibilità del patrimonio della Associazione

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3. comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

Articolo 34 - Indisponibilità del patrimonio della Associazione

1. Per quanto non contemplato nel seguente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

 

 

 

 

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