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CAPO I
COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE
RICONOSCIMENTO
Articolo 1 - Costituzione
1. E’ costituita una Associazione sortiva
sotto la denominazione CIRCOLO TENNIS MASSA MARITTIMA che nel
prosieguo del presente statuto è indicata con il termine “associazione”.
Articolo 2 - Sede
1. La Associazione ha sede a Massa Marittima località Parco
di Poggio
Articolo 3 - Scopi
1. La Associazione è senza fini di lucro,
senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di
razza.
2. La Associazione ha come finalità precipua
la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul
territorio dello Stato italiano attraverso:
a. La partecipazione con propri
tesserati, ad almeno un Campionato individuale od a squadre;
ovvero
b. La partecipazione con propri
tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
3. La Associazione si impegna a svolgere
almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il
31 Ottobre di ciascun anno.
4. La Associazione ha , inoltre, tra le sue
finalità, l’organizzazione di attività sportive, sociali,
culturali e ricreative.
Articolo 4 - Durata
1. La durata della Associazione è illimitata
Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T
1. La Associazione è affiliata alla
Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale
esplicitamente, per sé e per i suoi associati, (soci ordinari,
soci frequentatori) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare
statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi
federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
2. La Associazione si impegna, inoltre, ad
adempiere gi obblighi di carattere economico, secondo le norme e
le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli
altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in
ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti del Consiglio di
amministrazione, in carica al momento della cessazione di
appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente
tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli
altri affiliati.
Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione
Sportiva
CAPO II
ORGANI SOCIALI
Articolo 7 - Organi Sociali
1. Gli organi sociali sono:
a. l’Assemblea;
b. il Presidente;
c. il Consiglio di amministrazione;
d. il Segretario;
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed
accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto
al rimborso delle spese effettivamente per conto e nell’interesse
dell’Associazione.
3. Possono essere eletti a ricoprire le
cariche sociali solo soci ordinari che abbiano compiuto il 18
anno di età.
Articolo 8 - Assemblea
1. L’assemblea degli Associati, (soci
ordinari) è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e
straordinaria, dal Consiglio di amministrazione, con avviso
inviato agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data
della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo
termine, dell’avviso predetto presso la sede sociale.
2. L’avviso deve contenere la sede, la
data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la
prima che per la seconda convocazione dell’Assemblea.
3. L’Assemblea in seduta ordinaria è
convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
4. La convocazione dell’Assemblea può
avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di
amministrazione, o su richiesta motivata di almeno un terzo
degli associati (soci ordinari) aventi diritto.
Articolo 9 - Partecipazione all’Assemblea
1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea,
con diritto di voto, gli associati (soci ordinari) in regola con
il pagamento dei contributi associativi e che abbiano compiuto
il 18 anno di età.
2. La partecipazione dell’associato (socio
ordinario) all’Assemblea è strettamente personale; è
prevista la possibilità di delega solo ad altri associati (soci
ordinari) aventi diritto al voto; ciascun associato (socio
ordinario), tuttavia può essere portatore di una sola delega.
Articolo 10 - Costituzione dell’Assemblea
1. L’Assemblea in seduta ordinaria è
validamente costituita:
a. in prima convocazione, con la presenza
di almeno della metà degli associati (soci ordinari) aventi
diritto al voto;
b. in seconda convocazione, qualunque sia
il numero degli associati presenti (soci ordinari) aventi
diritto al voto.
2. L’Assemblea in seduta straordinaria è
validamente costituita:
a. in prima convocazione, con la presenza
di almeno due terzi degli associati (soci ordinari) aventi
diritto al voto;
b. in seconda convocazione, con la
presenza di almeno la metà degli associati (soci ordinari)
aventi diritto al voto.
Articolo 11 - Attribuzione dell’Assemblea
1. Sono compiti dell’Assemblea in seduta
ordinaria:
a. Approvare la relazione del Consiglio
di amministrazione sull’attività dell’anno trascorso;
b. Eleggere, con votazioni separate e
successive, i componenti del Consiglio di amministrazione;
c. Approvare il rendiconto preventivo e
quello consuntivo;
d. Approvare i programmi dell’attività
da svolgere;
e. Decidere su tutte le questioni che il
Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre
e su quelle proposte dagli associati (soci ordinari).
2. Sono compiti dell’Assemblea in seduta
straordinaria:
a. Deliberare le modificazioni
statutarie;
b. Deliberare lo scioglimento dell’associazione
e nominare i liquidatori.
3. Le proposte degli associati (soci
ordinari) devono essere comunicate al Consiglio di
amministrazione in tempo utile per essere inserite nell’ordine
del giorno nell’avviso di comunicazione dell’Assemblea.
Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni
assembleari
1. Le deliberazioni dell’Assemblea in
seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione,
devono essere approvate con il voto favorevole della metà più
uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell’Assemblea in
seduta straordinaria devono essere approvate;
a. In prima convocazione, con il voto
favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati (soci
ordinari) aventi diritto al voto;
b. In seconda convocazione, con il voto
favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati (soci
ordinari) aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari sono conservati con
cura dal Presidente dell’Associazione, previa affissione nei
locali dell’associazione medesima, e sono comunque liberamente
consultabili da parte di tutti gli aventi diritto di partecipare
all’Assemblea.
Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità
1. Alle cariche associative possono essere
eletti soltanto gli associati (soci ordinari).
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito
ed hanno la durata di 3 anni.
3. Le cariche e gli incarichi sono
riconfermabili.
Articolo 14 - Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è
composto di 9 consiglieri (compreso il Presidente)
2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel
suo seno il Presidente ed il Vicepresidente e nomina il
Segretario.
3. Il Consiglio di amministrazione si
riunisce almeno 2 volte l’anno, su convocazione del
Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno
un terzo dei Consiglieri.
Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di
amministrazione
1. Al Consiglio di amministrazione sono
devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed
alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
2. Tra l’altro il Consiglio di
amministrazione;
a. Predispone il rendiconto preventivo e
quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea, la
relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività
da svolgere;
b. Determina l’ammontare dei contributi
degli associati (soci ordinari e soci frequentatori);
c. Stabilisce la data e l’ordine del
giorno dell’Assemblea;
d. Esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
e. Emana i regolamenti interni e di
attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività
associativa;
f. Approva i programmi tecnici ed
organizzativi dell’Associazione;
g. Amministra il patrimonio associativo,
gestisce e decide di tutte le questioni associative che non
siano di competenza dell’Assemblea;
h. Delibera i provvedimenti di ammissione
e di radiazione degli associati (soci ordinari e soci
frequentatori).
Articolo 16 - Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con
potestà di delega, coordina l’attività per il regolare
funzionamento dell’Associazione, adotta i provvedimenti a
carattere d’urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio
di amministrazione nella prima riunione successiva.
Articolo 17 - Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento,
esercitandone le funzioni.
Articolo 18 - Segretario
1. Segretario dà esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il
verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione
delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento del libro
degli associati (soci ordinari e soci frequentatori), adempie a
tutte le mansioni di segreteria.
CAPO III
ASSOCIATI
(soci ordinari)
Articolo 19 - Associati (soci ordinari e soci
frequentatori) - Atleti aggregati
1. L’Associazione è composta dagli
associati (soci ordinari e soci frequentatori) ai quali sono
riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle
disposizioni del presente statuto..
2. Può essere prevista la categoria di
aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente
attività agonistica a favore dell’Associazione; essi devono
essere in possesso di tessera agonistica federale e possono
partecipare solo a tale tipo di attività.
Articolo 20 - Ammissione all’Associazione
1. L’ammissione alla Associazione è
subordinata alle seguenti condizioni;
a. Presentazione della domanda;
b. Pagamento dei contributi
associativi;
c. Accettazione senza riserve del
presente statuto;
d. Accettazione della domanda ad
insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione può
emanare norme particolari per l’ammissione degli aggregati
atleti.
Articolo 21 - Cessazione di appartenenza alla
Associazione
1. La qualifica di associato (socio ordinario
e socio frequentatore) si perde:
a. per dimissioni presentate per iscritto
almeno un mese prima della scadenza del pagamento della
quota associativa
b. per morosità secondo i termini
fissati dal regolamento associativo;
c. per radiazione pronunciata dal
Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi
infrazioni allo statuto od al regolamento, previa
contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato all’interessato
con lettera raccomandata.
CAPO IV
FONDO COMUNE - BILANCIO
Articolo 22 - Fondo comune - Entrate
1. Il fondo comune è costituito:
a. dalle quote di partecipazione degli associati (soci
ordinari e soci frequentatori) e dagli eventuali versamenti
degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di
dotazione;
b. da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla
Associazione;
c. dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali della Associazione sono costituite:
a. Dai contributi degli associati e dalle elargizioni di
terzi, enti pubblici e privati;
b. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il
fondo comune.
Articolo 23 - Contributi degli associati (soci
ordinari e soci frequentatori)
1. Ogni associato (socio ordinario e socio frequentatore)
deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione, alle
scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati (soci ordinari e soci frequentatori) che, a
seguito di invito scritto, non provvedano, nei 30 giorni
successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi
scaduti, sono dichiarati, dal Consiglio di amministrazione
sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti
per oltre 6 mesi comporta la radiazione dell’associato (socio
ordinario e socio frequentatore) inadempiente, deliberata dal
Consiglio di amministrazione.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non
sono trasmissibili.
Articolo 24 - Rendiconto consuntivo e
rendiconto preventivo
1. L’esercizio della Associazione si chiude al 31 Dicembre
di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il
Presidente della Associazione deve sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo
all’attività complessivamente svolta nell’esercizio
precedente.
3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le
medesime modalità di quello consuntivo, relativo all’attività
che si intende svolgere nell’esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione
per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per
l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di
interesse alla consultazione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e
conservati, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973
n.600, e devono essere restare affissi presso la sede dell’Associazione
per tutto l’esercizio al quale si riferiscono.
Articolo 25 - Reinvestimento degli avanzi di
gestione
1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla
chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere
reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo
3.
2. Durante la vita della Associazione è vietato distribuire
agli associati (soci ordinari e soci frequentatori), anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge.
CAPO V
DISCIPLINA E VERTENZE
Articolo 26 - Provvedimenti disciplinari
1. Sia la F.I.T. sia l’Associazione possono
adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi
articoli 27 e 28 indipendentemente l’una dall’altra.
Articolo 27 - Provvedimenti disciplinari della
Associazione
1. I provvedimenti disciplinari che può
adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli
associati (soci ordinari e soci frequentatori) e degli atleti
aggregati sono:
a. ammonizione;
b. sospensione a termine (fino al massimo
di un anno);
c. radiazione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con
la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di
difesa dell’incolpato.
Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari della
F.I.T.
1. Gli organi di giustizia della F.I.T.
possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a. Della Associazione
b. Degli amministratori e dirigenti della
Associazione;
c. Dei tesserati F.I.T. della
Associazione.
Articolo 29 - Responsabilità della
Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.
1. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare
ai propri associati (soci ordinari e soci frequentatori) ed
atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli
organi della F.I.T.
Articolo 30 - Collegio arbitrale
1. Gli associati (soci ordinari e soci
frequentatori) e gli atleti si impegnano a non adire le vie
legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione
e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere
ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle
controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi
dell’art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano
originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non
rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia
federali od associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i
poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati
espressamente gli articoli 61 e 62 dello statuto e gli articoli
108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione
Italiana Tennis.
Articolo 31 - Vincolo di giustizia - Clausola
comprimissoria
1. L’Associazione, dal momento della
affiliazione, e gli associati (soci ordinari e soci
frequentatori) e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione
alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo
di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto
e nei regolamenti F.I.T.
CAPO VI
SCIOGLIMENTO
Articolo 32 - Obblighi di carattere economico
1. I componenti del Consiglio di
amministrazione, in carica dal momento della messa in
liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e
solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed
agli altri affiliati.
Articolo 33 - Indisponibilità del patrimonio
della Associazione
1. In nessun caso può farsi luogo alla
ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo
iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque
causa è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il
patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità
analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3. comma 190 della Legge 23
dicembre 1996 n. 662. salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 34 - Indisponibilità del patrimonio
della Associazione
1. Per quanto non contemplato nel seguente
statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in
materia del Codice Civile e delle leggi speciali.
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